Causa di servizio, disparità di trattamento, la parola passa...all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
E' stata rilevata l’esistenza di due orientamenti giurisprudenziali contrapposti per il nesso tra infermità/lesione e attività di servizio per il riconoscimento.Per una prima interpretazione, è necessaria prova rigorosa del nesso causale; la seconda prevede invece una "presunzione" professionale


(AGR) Significativi aggiornamenti - comunica l'associazione Vittime del dovere - faranno seguito alla remissione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di una questione di fondamentale rilevanza per il riconoscimento della causa di servizio. Nella giornata di ieri, infatti, il Consiglio di Stato ha deciso di deferire la questione all’Adunanza Plenaria con l’obiettivo di sanare le evidenti incongruenze interpretative esistenti nell’ambito della giurisprudenza amministrativa e garantire un’applicazione uniforme del diritto.
La causa di servizio rappresenta un istituto di grande importanza, in quanto consente non solo l’accesso alla pensione privilegiata e all’equo indennizzo, ma anche la tutela economica del dipendente nei casi in cui, superato il periodo di comporto, l’amministrazione proceda alla decurtazione — anche retroattiva dello stipendio, qualora la patologia non venga riconosciuta come dipendente da causa di servizio. Tali situazioni possono generare gravi ripercussioni economiche per le famiglie coinvolte.
Tale contrapposizione conduce ad un evidente disparità di trattamento, tanto che molti casi identici tra loro venivano decisi diversamente, in relazione all’orientamento adottato dalla diversa sezione del Consiglio di Stato a cui viene assegnata la decisione della causa. Particolare rilievo è stato attribuito alla posizione della Corte di Cassazione, la quale — in materia di Vittime del Dovere — ha affermato l’esistenza di una presunzione legale nei casi previsti dall’art. 603 del nuovo Codice dell’ordinamento militare.
Tale articolo fa riferimento, tra l’altro, a infermità o patologie tumorali derivanti da condizioni ambientali od operative particolarmente rischiose, quali l’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito o l’esposizione a nanoparticelle generate da esplosioni di materiale bellico. È importante sottolineare che la norma menziona espressamente anche la causa di servizio, estendendo quindi l’ambito applicativo oltre i benefici specifici riconosciuti alle Vittime del Dovere.
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