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Monopattini elettrici: regole e sanzioni

Quali sono le regole di comportamento da rispettare per circolare in città con il monopattino

printDi :: 02 ottobre 2020 21:29
in città con il monopattino

in città con il monopattino

(AGR) La circolazione del monopattino, nel nostro Paese è stata dapprincipio regolamentata dal decreto cd. “Toninelli” sulla “Micromobilità” del MIT del 4 giugno 2019 (entrato in vigore dal luglio 2019). In particolare a partire dal 27 luglio 2019 era stato concesso un anno di tempo ai Comuni Italiani per regolamentare la circolazione di monopattini elettrici e dell’altra “mobilità dolce” (ovvero segway, hoverboard e monowheel) ed a tal proposito alcune delle principali città Italiane avevano iniziato la sperimentazione di tali mezzi. Successivamente con il decreto “Milleproroghe” (n. 162/2019), convertito nella legge 8/2020, dal 1 marzo 2020, sono entrate in vigore le nuove norme riguardanti la circolazione dei monopattini elettrici (regole rammentate anche dal Ministero dell’Interno) la cui sperimentazione sul territorio è stata prorogata sino al 27 luglio 2022.

Ciò nonostante nella ultima modifica al Codice della Strada approvata tramite il decreto cd. “Semplificazioni”, che prevede una serie di regole in favore delle biciclette, non si parla affatto del monopattino. Ad oggi quindi, sul codice della strada non ve ne è traccia, né esplicitamente, né implicitamente a motivo del fatto che detto veicolo è stato effettivamente equiparato ai “velocipiti” o più semplicemente alle biciclette (ciò appare su un emendamento della Gazzetta Ufficiale, pubblicato in data 30.12.2019), con le quali quindi condivide la circostanza di non subire le prescrizioni riguardanti l'omologazione, l’approvazione, l’immatricolazione, la targatura e la copertura assicurativa.

 
Certamente i monopattini possono essere qualificati “come le bici” purchè rispondano a particolari requisiti e posseggano alcune caratteristiche.

Per la precisione, per poter circolare legalmente sull’intero territorio nazionale debbono :

- avere un motore elettrico di potenza non superiore ai 500 W, la cui velocità massima non potrà superare il 30 Km orari (6 Km orari nelle aree pedonali)

- avere un limitatore di velocità

- avere una luce anteriore e una posteriore

- avere un “cicalino” campanello per segnalazioni acustiche

- non avere predisposto un posto a sedere per l'utilizzatore in quanto destinati ad essere utilizzati dal conducente con postura in piedi

- avere la marcatura «CE»

I monopattini possono essere condotti solo da chi ha compiuto i 14 anni, ma in ogni caso, sino ai 18 anni è necessario dotarsi di un casco protettivo e possono circolare liberamente solo sulle strade urbane dove è previsto il limite dei 50 km/h (ovvero dove non è vietata la circolazione dei velocipedi) e sulle strade extraurbane, ma solo sulle piste ciclabili (in questi casi non superando i 6 Km orari).

A detti mezzi è fatto divieto di trasportare altre persone, animali o oggetti, trainare veicoli (o farsi trainare da altro veicolo), circolare sui marciapiedi e procedere affiancati in numero superiore a due (debbono procedere su unica fila in tutti i casi in cui la condizione della circolazione lo richiede).

I conducenti debbono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, a meno che questi non debbano segnalare la manovra di svolta.

Da ultimo si specifica che da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità ed i suddetti veicoli devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive. In mancanza di ciò, non possono essere utilizzati, ma solamente trasportati a mano.

Le sanzioni in caso di “utilizzo erroneo” del mezzo (essendo quest’ultimo equiparato al velocipite) sono quelle previste dall’art. 182 CDS. Per quanto riguarda invece le violazioni di comportamento (ad esempio : trasporto indebito passeggeri, circolazione sui marciapiedi) sono state previste sanzioni da €. 25,00 ad €. 99,00. Inoltre per i monopattini che superino la potenza massima di 0,50 Kw (ovvero quelli cd. “truccati”) è stata prevista una sanzione da €. 200,00 ad €. 800,00 con confisca del veicolo e successiva distruzione del medesimo. Le sanzioni invece da applicare ai monopattini che circolano di notte (o di giorno in particolari condizioni atmosferiche) privi di luci anteriori e posteriori e di giorno, in particolari condizioni atmosferiche, partono da €. 100,00 ad €. 400,00.

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